Un veloce ripasso di tutti i riferimenti normativi da rispettare e di quali sono le sanzioni in cui si può incorrere nel caso di inosservanze.
Se la quarantena ha imposto un fermo forzato che ha messo in difficoltà le attività commerciali, l’attivazione della Fase 2 non è da meno. Riprendere il lavoro nel rispetto delle norme di contenimento del contagio non è semplice. Chi esercita attività economiche, produttive sociali e professionali, in qualità di datore di lavoro e non solo, è tenuto a osservare norme che vanno dai decreti legge ai DPCM, dai protocolli anti contagio alle ordinanze regionali e comunali.
La mancata osservanza di tutte queste regole prevede delle sanzioni, che possono variare dalla sospensione dell’attività lavorativa, alla chiusura da 5 a 30 giorni, passando per multe da 400 a 3.000 euro. Provvedimenti che vengono ripetuti in caso di reiterata violazione, quindi si può arrivare fino ai 60 giorni di chiusura e fino ai 6.000 euro di multe.
A queste norme si affiancano le disposizioni da osservare in tema di salute e sicurezza sul lavoro. Il mancato rispetto delle misure citate sopra comporta infatti anche conseguenze civili e penali in fatto di salute e sicurezza sul lavoro, laddove venga accertato che il datore di lavoro non ha seguito le prescrizioni del Decreto Legislativo n. 81 del 2008, il Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro e non abbia ottemperato al protocollo anti-contagio sui luoghi di lavoro del 24 aprile 2020.
Con le riaperture dal 18 maggio, le normative da rispettare sono:
- Decreto Legge n. 33 del 16 maggio 2020: contiene norme e sanzioni valide fino al 31 luglio 2020 per tutto il territorio italiano, demandando anche alle Regioni la potestà legislativa.
- D.P.C.M. 17 maggio 2020: contiene le “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19″.
- Protocolli anti contagio allegati al D.P.C.M. 17 maggio 2020: includono i protocolli nazionali per gestire, fra gli altri, gli esercizi commerciali e tutte le attività produttive; contengono inoltre le Linee guida che regolano la riapertura delle attività economiche a livello nazionale per numerosi settori, fra cui anche quelli dei servizi alla persona (parrucchieri e centri estetici). Queste sono da rispettare nel singolo settore, ricordando che la Regione di riferimento della sede produttiva può emanare a propria volta ordinanze regionali aggiuntive.
Da queste fonti si evince che:
- chi esercita attività economiche deve seguire le disposizioni regionali, specifiche sia per il settore sia per la realtà territoriale in cui opera la sede produttiva, ma deve comunque ottemperare alle norme nazionali, ai protocolli nazionali e alle disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro contenute nel Decreto Legislativo n. 81 del 2008;
- in materia di contrasto alla diffusione del Covid-19, chi opera in qualità di datore di lavoro deve anche ottemperare al protocollo contenente misure anti-contagio del 24 aprile 2020.
Sospensione attività
Il Decreto Legge n. 33 del 16 maggio 2020 all'art. 1 comma 15 stabilisce che “il mancato rispetto dei contenuti dei protocolli o delle linee guida, regionali o, in assenza, nazionali, di cui al comma 14 che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell'attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza”.
Questo significa che chi non rispetta:
- il protocollo anti contagio del 24 aprile 2020 riguardo alla riorganizzazione delle attività per il contrasto al Covid-19;
- le ordinanze regionali;
- i protocolli settoriali per contrastare la diffusione del contagio nei confronti di clienti e dipendenti
oltre a rischiare problematiche in materia di salute e sicurezza sul lavoro (laddove non abbia osservato gli obblighi in materia di valutazione dei rischi, nomina medico competente, DVR, ecc), rischia la sospensione dell'attività fino a quando non vengono ripristinate le condizioni di sicurezza.
Chiusura attività da 5 a 30 giorni e sanzione da 400 a 3.000 euro
L'articolo 2 del Decreto Legge n. 33 del 16 maggio 2020, in vigore fino al 31 luglio 2020, stabilisce le norme nazionali sulle sanzioni e i controlli.
Il comma 1 stabilisce che “salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all’articolo 650 del codice penale, le violazioni delle disposizioni del presente decreto, ovvero dei decreti e delle ordinanze emanati in attuazione del presente decreto, sono punite con la sanzione amministrativa di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19”. Quindi il mancato rispetto del provvedimento anti Covid-19 comporta “la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000”. E si aggiunge: “Nei casi in cui la violazione sia commessa nell'esercizio di un’attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni”.
Quindi, accanto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da 400 a 3.000 euro, chi non ha rispettato le normative anti contagio (quindi Decreti Legge, DPCM, protocollo anti-contagio nei luoghi di lavoro del 24 aprile 2020, protocolli di settore in allegato al D.P.C.M. 17 maggio 2020 oppure ordinanze regionali) subisce anche la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni.
Chiusura attività se pericolo di prosecuzione della violazione
In riferimento alla sanzione della chiusura dell’attività da 5 a 30 giorni, il comma 2 dell'art. 2 del D. L. n. 33/2020 stabilisce che, all'accertamento delle violazioni, “ove necessario, per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l'autorità procedente può disporre la chiusura provvisoria dell'attività o dell'esercizio per una durata non superiore a 5 giorni. Il periodo di chiusura provvisoria è scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione”.
Raddoppio sanzioni per reiterata violazione
Lo stesso articolo 2, comma 2 del Decreto Legge n. 33 del 2020 prevede che “in caso di reiterata violazione della medesima disposizione, la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima”. In altre parole, le sanzioni amministrative salgono da 800 euro a 6.000 euro e la sanzione della chiusura dell’attività aumenta da 10 a 60 giorni.