5 Dicembre 2023

Decreto Cura Italia: come incide sul mondo dei parrucchieri

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Sospensione di mutui e prestiti, blocco dei versamenti (ritenute, contributi previdenziali e premi per assicurazione obbligatoria) e ammortizzatori sociali fino a 9 settimane. Per il mese di marzo, credito d’imposta al 60% del canone di affitto di botteghe e negozi, e bonus da 600 euro per partite IVA e lavoratori autonomi.


Sostegno al reddito, alla liquidità, agli investimenti, alle famiglie e sospensione dei termini tributari. Queste sono le basi del decreto “Cura Italia”, annunciato durante la conferenza stampa del 16 marzo 2020 dal Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Nunzia Catalfo, e il Ministro dell'Economia e delle Finanze, Roberto Gualtieri. E firmato dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Il primo obiettivo è quello di rafforzare la protezione civile e il sistema sanitario per fronteggiare l’emergenza Coronavirus. Più di 10 miliardi sono, invece, destinati a sostegno dei lavoratori, delle imprese e delle famiglie, con nuove disposizioni riguardanti gli ammortizzatori sociali, i contributi e i mutui.

Ma come incide nel mondo dei parrucchieri? “Per il titolare di salone, blocco dei versamenti, credito d’imposta per affitto mese di marzo pari al 60%, possibilità di accedere alla cassa integrazione” commenta Roberto Berardo, commercialista e socio fondatore di T & R Partners. Prevista una moratoria dei finanziamenti a micro, piccole e medie imprese che riguarda mutui, leasing, aperture di credito e finanziamenti a breve in scadenza. Qui sotto una sintesi.

FISCO

Per le imprese delle filiere più colpite, tutti gli adempimenti e versamenti fiscali in scadenza il 16 marzo, relativi alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato, alle trattenute dell’addizionale regionale e comunale, all’imposta sul valore aggiunto e ai contributi previdenziali e assistenziali, nonché ai premi per l’assicurazione obbligatoria, sono sospesi per tutti i contribuenti. I versamenti sospesi potranno essere effettuati, senza l’applicazione di sanzioni e interessi, il 31 maggio, con pagamento in un’unica soluzione o dilazionato in 5 rate. Gli adempimenti sospesi sono rinviati al 30 giugno 2020, senza l’applicazione di sanzioni. Per i soggetti con ricavi superiori a 2 milioni, la scadenza è rinviata a venerdì 20 marzo.

Sospensione dei versamenti in scadenza dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020. Imprese, autonomi e professionisti sotto i 2 milioni di euro di ricavi potranno saldare le ritenute d’acconto dei contributi previdenziali e assistenziali, e dei premi di assicurazione obbligatoria, il 31 maggio, con pagamento in un’unica soluzione o dilazionato in 5 rate.

Disapplicazione della ritenuta d’acconto per professionisti senza dipendenti, con ricavi o compensi non superiori a euro 400.000 nel periodo di imposta precedente, sulle fatture di marzo e aprile.

AFFITTI

Per gli esercenti di attività di impresa, botteghe e negozi, è riconosciuto un credito d’imposta al 60% del canone di affitto di marzo (immobili rientranti nella categoria catastale C/1).

CREDITO DI IMPOSTA PER SANIFICAZIONE LOCALI

Imprenditori e professionisti potranno usufruire di un credito d'imposta pari al 50 per cento delle spese sostenute per la sanificazione (connessa al virus Covid-19) di ambienti e strumenti di lavoro, fino a una spesa massima di 20 mila euro.

BONUS FAMIGLIE

Bambini con età inferiore ai 12 anni o con disabilità in situazione di gravità accertata: congedo parentale straordinario di 15 giorni al 50% del salario. Anche per i lavoratori autonomi iscritti all’INPS (50% della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita per legge). La fruizione del congedo è riconosciuta alternativamente a uno solo dei genitori per nucleo familiare, a condizione che non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito o in modalità di lavoro agile. In alternativa un voucher baby sitter di 600 euro, aumentato a 1.000 euro per il personale del Servizio sanitario nazionale e le Forze dell’ordine.

LEGGE 104

Possibilità di utilizzo della 104, che da 3 giorni passa a 12 giorni.

CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA

Ammortizzatori sociali fino a 9 settimane. Tutti i datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza COVID-19 possono usufruire della cassa integrazione in deroga, comprese le aziende con meno di 5 dipendenti. Tale possibilità viene estesa anche alle imprese che già beneficiano della cassa integrazione straordinaria

LICENZIAMENTI

Sospese le procedure di licenziamento per 60 giorni, dal 23 febbraio in poi.

QUARANTENA COME MALATTIA

Per i dipendenti la quarantena viene considerata come malattia.

Autonomi e Partite IVA: BONUS 600 EURO

Sostegno a Partite Iva e lavoratori autonomi, tra cui commercianti, professionisti e artigiani, iscritti alla Gestione Separata, con un rimborso di 600 euro, su base mensile, non tassabile. Non rientrano i titolari di pensione e coloro che sono iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria.

MUTUI

Sospensione dei mutui prima casa fino a 18 mesi per chi perde il lavoro o ne subisce una riduzione. Anche per lavoratori autonomi e liberi professionisti che presentano un’autocertificazione comunicante un calo di fatturato superiore al 33% rispetto al trimestre precedente.

LIQUIDITÀ

Garantire liquidità alle imprese rendendo più facile la concessione di prestiti. Il Governo stima che il sistema creditizio potrebbe mobilitare una liquidità di 340 miliardi di euro: finanziamenti all’economia reale ma anche sospensione di mutui e prestiti.

CREDITO MICROIMPRESE E PMI

Una moratoria dei finanziamenti a micro, piccole e medie imprese che riguarda mutui, leasing, aperture di credito e finanziamenti a breve in scadenza.

Le microimprese e le piccole e medie imprese italiane, che alla data di entrata in vigore del decreto avevano ottenuto prestiti o linee di credito da banche o altri intermediari finanziari, possono beneficiare di misure di sostegno, tra le quali:

  • le linee di credito accordate “sino a revoca” e i finanziamenti accordati a fronte di anticipi su crediti non potranno essere revocati fino alla data del 30 settembre 2020;
  • la restituzione dei prestiti non rateali con scadenza anteriore al 30 settembre 2020 sarà rinviata fino a tale data alle stesse condizioni e con modalità che, da un punto di vista attuariale, non comportino ulteriori oneri, né per gli intermediari né per le imprese. Gli eventuali oneri amministrativi connessi alla realizzazione dell’operazione resteranno a carico dell’intermediario creditore; eventuali elementi accessori (garanzie) saranno prorogati coerentemente;
  • Il pagamento delle rate di prestiti con scadenza anteriore al 30 settembre 2020 sarà riscadenzato sulla base degli accordi tra le parti o, in ogni caso, sospeso almeno fino al 30 settembre 2020, secondo modalità che assicurino la continuità degli elementi accessori dei crediti oggetto della misura e non prevedano, dal punto di vista attuariale, nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti. Gli eventuali oneri amministrativi per la realizzazione dell’operazione resteranno a carico dell’intermediario creditore.

Questo decreto riguarda il mese di marzo, seguirà un decreto per il mese di aprile.

 

—ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO—-

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